Art. 2
(Guardie particolari giurate autorizzate dai Paesi membri dell'Unione europea).

      1. Le guardie particolari giurate autorizzate a svolgere tale attività ai sensi delle disposizioni vigenti in uno Stato membro dell'Unione europea, possono svolgere l'attività sul territorio italiano previa esibizione dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata dallo Stato estero.